Art.1 – Il trasporto dei passeggeri e dei veicoli sui traghetti SNAV è disciplinato dalle seguenti norme che si intendono accettate contestualmente all’acquisto del biglietto.
Art.2 – Biglietti Traghetti- Per viaggiare sulle Unità della Società, il passeggero deve essere munito di regolare biglietto che è personale, non cedibile, rilasciato dalle biglietterie autorizzate o dagli uffici della Società la quale si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di modificare del tutto o in parte le tariffe dei biglietti.
Art.3 – Presentazione all’imbarco – I passeggeri con o senza auto al seguito che debbano imbarcarsi in scali nazionali per scali esteri devono presentarsi all’imbarco almeno due ore prima della partenza al banco Snav per il check-in e per espletare le formalità di frontiera muniti della documentazione richiesta per l’ingresso nel paese di destino. Trascorso tale termine decade il diritto all’imbarco. Il passeggero è tenuto ad accertarsi, prima della partenza, che non siano intervenute variazioni relative all’orario di partenza riportato sul biglietto traghetto. Art. 4 – Condizioni e prezzi di passaggio – Le condizioni di passaggio sono quelle stabilite dal presente regolamento e le tariffe delle navi sono quelle indicate sui biglietti, che possono subire variazioni.
Art. 5 - Responsabilità. Nessun indennizzo o risarcimento di danni verrà corrisposto dalla SNAV per inadempienze connesse all'effettuazione del trasporto dovute a condizioni meteomarine, traffico portuale o altri eventi non imputabili alla Società.
Art. 6 – Imbarco, sbarco, trasbordo, consegna delle armi- Il passeggero, dal momento dell’imbarco fino allo sbarco, si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni emanate dal Comando di bordo. Deve inoltre consegnare al Comandante le armi che eventualmente porta con sé e ritirarle solo al momento dello sbarco dalla nave.
Art. 7 – Validità dei biglietti – I biglietti sono validi per il solo giorno indicato sugli stessi. Il passeggero che non si presenti nei termini previsti per l’imbarco o che comunque non risulti presente alla partenza dei traghetti per la Croazia, non ha diritto a nessun tipo di rimborso sia parziale che totale.
Art. 8 – Veicoli al seguito – Per motivi di sicurezza è vietato il trasporto sulle navi per la Croazia di veicoli che trasportino merci pericolose o nocive, contenitori con prodotti infiammabili. E’ obbligatorio dichiarare all’atto dell’acquisto del biglietto i veicoli alimentati a gas liquido. I veicoli vengono imbarcati nell’ordine disposto dal Comando di Bordo. I gruppi tariffari sono i seguenti:
Auto al seguito: auto fino a m.4,50
- auto oltre m.4,50;
- Moto.
E’ stata stabilita una tariffa traghetti a metro lineare per le autovetture che superano, con o senza bagaglio, m. 1,80 in altezza.
Caravan-Roulottes-Furgoncini-Rimorchi-Bagaglio-Imbarcazioni carrellate: per tali veicoli si applica la tariffa a metro lineare. |